Richiesta di cambio alloggio
Possono presentare richiesta di cambio alloggio tutti i Soci Assegnatari che abbiano ottenuto l’assegnazione dell’alloggio da almeno 5 anni. Il Regolamento del cambio alloggio, tuttavia, prevede che le richieste possano pervenire anche nel caso in cui si presenti una delle seguenti casistiche::
- modifiche alla composizione del nucleo familiare (non rappresentano un requisito valido tutte le situazioni già in essere al momento dell’assegnazione dell’alloggio di risulta);
- gravi, oggettivi e documentati problemi di salute;
- avvicinamento alla sede di lavoro del Socio o di un suo convivente.
Come per l’assegnazione alloggi, anche per i cambi alloggio è prevista una Graduatoria del Cambio alloggio (biennale), e, nel momento in cui un alloggio di risulta si renda disponibile, la graduatoria del Cambio alloggio ha sempre la precedenza sulla Graduatoria alloggi di risulta.
Al momento della ricezione della richiesta di cambio alloggio vengono effettuare le dovute verifiche circa lo stato dei pagamenti del Socio Assegnatario (Canone d’uso godimento, Spese di gestione del fabbricato, ecc.) e, qualora il Socio Assegnatario risulti moroso, il CdA si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di cambio alloggio, fino a che la sua situazione non venga sanata da insoluti.
Disdetta di un alloggio
Un Socio Assegnatario può lasciare libero in qualunque momento l’alloggio assegnatogli, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cooperativa con un preavviso di almeno 6 mesi e, fino al giorno dell’effettivo rilascio, è tenuto a pagare ugualmente il Canone di godimento e le Spese di gestione.
In caso di decesso del Socio Assegnatario e di non subentro di un avente diritto, gli eredi sono tenuti a restituire l’alloggio non oltre 60 giorni dalla data del decesso garantendo, per tale periodo, il regolare pagamento del canone di godimento dovuto e le spese di gestione, ecc. salvo diversa valutazione da parte del CdA.
Al momento del rilascio, spontaneo o coattivo dell’alloggio, eventuali danni riscontrati o eventuali morosità verificate, comporteranno la trattenuta di una somma compensativa dalla Quota Infruttifera versata al momento dell’assegnazione dell’alloggio, che verrà poi restituita al Socio uscente, o agli eredi, entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio riportata sul Verbale di Riconsegna alloggio.
Nel caso in cui un Socio Assegnatario, oltre alla richiesta di disdetta dell’alloggio, facesse anche richiesta di recesso da Socio Ordinario, il rimborso della quota sociale di 25,82 € avverrà entro i 180 giorni successivi all’approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo) che viene deliberato durante l’Assemblea dei Soci che si riunisce nel mese di maggio, come riportato nello Statuto Uni.c.a.p.i.
In seguito a decesso, invece, agli eredi sarà rimborsata la quota sociale contestualmente alla Quota Infruttifera, entro i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell’alloggio.
Per quanto concerne la procedura di Subentro di un avente diritto in seguito a decesso del Socio Assegnatario, si rimanda esclusivamente all’Ufficio Soci della Cooperativa.
Ospitalità temporanea nell’alloggio
All’atto dell’assegnazione, il Socio Assegnatario deve fedelmente dichiarare quali siano le persone che costituiscono il proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. Deve poi successivamente comunicare tempestivamente al CdA tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia.
Il Socio che intenda ospitare temporaneamente nell’alloggio assegnato persone non conviventi all’atto dell’assegnazione, deve chiederne preventiva autorizzazione al CdA, compilando l’apposito modulo scaricabile da questa pagina, allegando un documento di identità della persona che si intende ospitare e inviandolo o consegnandolo a mano all’Ufficio Soci.
Nel caso in cui venga ospitata una figura professionale che fornisce assistenza all’interno dell’alloggio, si dovrà allegare anche un regolare contratto di lavoro.
Il Socio dovrà attendere successiva delibera positiva del Cda per ricevere, tramite posta tradizionale o posta elettronica, lettera ufficiale comprovante l’approvazione del CdA.
Per quanto concerne la procedura di integrazione permanente nel nucleo familiare, si rimanda esclusivamente all’Ufficio Soci.
Tenuta dell’alloggio
Il Socio Assegnatario deve risiedere e dimorare stabilmente, personalmente nell’alloggio assegnato e con il nucleo familiare dichiarato nell’atto di assegnazione e come dichiarato alla Cooperativa.
L’ottenimento della residenza nell’alloggio assegnato è condizione necessaria ma non sufficiente per il rispetto del requisito della stabile occupazione. Il Socio che, per gravi, comprovati e legittimi motivi, si trovi nella necessità di non risiedere nell’alloggio assegnato, pur dimorandovi abitualmente, deve comunicare la circostanza al CdA ed ottenere da questo il nulla osta alla prosecuzione dell’assegnazione.
Il Socio Assegnatario non può apportare all’alloggio assegnatogli innovazioni o modifiche, né interne né esterne (qualora queste non riguardino delle mere componenti estetiche come per es. le pitture e le decorazioni). Per qualsiasi proposta, deve far pervenire richiesta scritta (tramite mail o posta tradizionale) all’Ufficio Tecnico, che valuta la validità della richiesta pervenuta e, nel caso di parere favorevole, rilascia autorizzazione ufficiale scritta a procedere (come per es. nei casi di installazione condizionatori, sostituzione di vasca con doccia, ecc.)
Il Socio Assegnatario è responsabile dei danni arrecati, sia all’alloggio che all’immobile e alle sue pertinenze, per fatti propri e dei conviventi.
È altresì tenuto a riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, cioè tinteggiato ed in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.
Prestito sociale
In esecuzione del Regolamento, è istituita presso la Cooperativa Uni.c.a.p.i una sezione per la raccolta dei prestiti, fra tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale della Cooperativa. La raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. I prestiti avvengono in forma libera e rientrano in una delle modalità, deliberate dal CdA della Cooperativa, utilizzabili per il pagamento del canone complessivo di godimento. Sui prestiti viene corrisposto un interesse annuo di remunerazione il cui tasso è stabilito dal CdA della Cooperativa, la gestione del prestito sociale è a costo zero.
La Cooperativa, per ogni Socio prestatore, emette una scheda nominativa di prestito sociale (denominata libretto), non trasferibile a terzi, intestata e rilasciata esclusivamente al Socio prestatore, sulla quale verranno annotate e siglate tutte le operazioni effettuate. Non è ammessa l’intestazione della scheda a più persone ed essa è assolutamente intrasferibile. Il Socio prestatore può autorizzare, con delega scritta, altra persona a disporre, con firma disgiunta, della somma depositata.
Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal CdA della Cooperativa. Tale tasso è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione negli uffici della Cooperativa e inviati a tutti i Soci prestatori. A norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 601/73 e dell’art. 15 della Legge 576/75, gli interessi sui prestiti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali.
La liquidazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi risultanti possono essere ritirati o capitalizzati. Sull’importo lordo saranno effettuate le detrazioni di legge e l’importo netto sarà accreditato sul conto del Socio prestatore. Qualora si superi il limite massimo di deposito consentito, l’eccedenza verrà restituita immediatamente.
Nel caso di estinzione del deposito in corso d’anno, gli interessi verranno calcolati a quella data. In caso di recesso, esclusione o decesso del Socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi (in quest’ultimo caso in osservanza alle norme).